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GUIDA ALL'AUTOCERTIFICAZIONE:

Dal 7 marzo 2001 è entrato in vigore il testo unico sulla documentazione amministrativa, con il quale le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere certificati, pena una denuncia per "violazione dei doveri d'ufficio".

In pratica, è sufficiente l'autocertificazione per quanto riguarda nascita, residenza, cittadinanza, certificati di morte di congiunti e di "esistenza in vita".

Ma anche per paternità o maternità, adempimenti fiscali, iscrizioni agli albi professionali, assenza di condanne penali e adempimento degli obblighi militari.

Di seguito è possibile trovare una piccola guida all'autocertificazione con i modelli da utilizzare in formato scaricabile.
 

Che cosa è la Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Scaricabile in versione WORD-PDF )

  • Modello di Dichiarazione sostitutiva di certificazione per residenza
    (Scaricabile in versione WORD-PDF )
  • Modello di Dichiarazione sostitutiva di certificazione per stato di famiglia
    (Scaricabile in versione WORD-PDF )
  • Modello di Dichiarazione sostitutiva di certificazione per ogni altra situazione
    (Scaricabile in versione WORD-PDF )

Che cosa è la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Scaricabile in versione WORD-PDF )

  • Modello di Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
    (Scaricabile in versione WORD-PDF )

Chi deve accettare la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà

- Le amministrazioni e gli enti pubblici (Ministeri, Comuni, Province, ordini professionali, Inps ecc.)
- I gestori di servizi pubblici (Enel, aziende di trasporto, F.S., Poste con l'esclusione dei servizi di bancoposta, ecc)
La mancata accettazione dell'autocertificazione e la richiesta di certificati nel caso in cui ci sia l'obbligo del dipendente di accettare l'autocertificazione costituiscono violazione dei doveri d'ufficio.

Chi può accettare

I privati (banche, assicurazioni, notai e aziende private) che vi consentono.
 

Le responsabilità di chi autocertifica

Nel caso in cui si rendano dichiarazioni false la legge prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti.
Le amministrazioni sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dall'interessato.

 

ORARI DI APERTURA UFFICIO
Tel 031/940.142 Fax. 031/942327
 
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