HOME
Gennaio 2005
…e Codice etico per gli Amministratori
Si di tratta del Codice europeo per gli eletti locali e regionali adottato dal Congresso dei Poteri locali del Consiglio d’Europa: un «decalogo» delle regole comportamento dai contenuti in parte prevedibili, ma a ben guardare meno scontati di quanto non possa sembrare a prima vista.
Infatti, nell’ordinamento locale italiano è presente una forte enfatizzazione del dovere di comportamento corretto degli Amministratori locali, che va al di là dell’ovvio rispetto della disciplina penale e civile.
L’articolo 78, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (Tuel), stabilisce che «il comportamento degli Amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni».
Già il Tuel prevede, dunque, un richiamo a regole non strettamente giuridiche, connesse alla valutazione del comportamento degli Amministratori. Valutazione rimessa, in primo luogo, ai cittadini elettori ma anche utilizzabile nei giudizi amministrativi sulla legittimità dell’azione amministrativa, in quanto il vizio di eccesso di potere sui provvedimenti degli organi di governo potrebbe essere influenzato da tale disposizione.
Il codice europeo muove da tre essenziali esigenze. In primo luogo, dalla necessità che gli Amministratori eletti svolgano le loro funzioni concretamente anche in rappresentanza degli elettori che non hanno votato per loro.
In secondo luogo, dalla constatazione che le disposizioni legislative in tutti i settori economici e imprenditoriali sono accompagnati da codici di comportamento, particolarmente utili nel settore politico.
In terzo luogo, si rileva la necessità di sottolineare il ruolo dei cittadini e dei mass media, al fine del controllo politico sulle azioni e decisioni prese dagli organi di governo.
Nell’esercizio della funzione, il codice impone all’Amministratore coinvolto da interessi personali diretti o indiretti in pratiche oggetto degli organi collegiali non solo di astenersi dalla votazione, ma di dichiarare apertamente la propria situazione di conflitto di interessi.
L’Amministratore, inoltre, deve astenersi dall’esercitare qualsiasi carica, professione, mandato o incarico che comporti la coincidenza tra soggetto controllore e controllato.
Il codice di comportamento insiste in modo particolare sulla necessità di rispettare il principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle gestionali. Si prevede, pertanto, in capo all’Amministratore l’impegno a impedire ogni influenza nelle procedure di reclutamento del personale, per garantire il rispetto pieno del principio meritocratico.
Inoltre, l’Amministratore elettivo deve astenersi dal chiedere o esigere dai dipendenti pubblici l’esecuzione di atti o com-portamenti dai quali possa derivare un’utilità personale per l’Amministratore stesso o, comunque, ristretta a persone o gruppi di persone. A ciò si abbina l’obbligo di rispettare le competenze e prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.
L’Amministratore elettivo, inoltre, deve operare con la massima trasparenza possibile nell’esercizio delle sue funzioni.

In quanto responsabile, per la durata del mandato elettorale, della popolazione amministrata nel suo complesso, è tenuto a rispondere a ogni richiesta proveniente dai cittadini e a rendere conto motivatamente delle decisioni assunte.
Allo scopo di rendere meglio conoscibili la azioni compiute e anche lo stato di attuazione del programma politico, i componenti degli organi di governo sono tenuti a rispondere in modo diligente, completo e sincero a qualsiasi richiesta di informazione relativa all’esercizio delle loro funzioni.
Non mancano, infine, richiami espliciti al dovere di astenersi da comportamenti sanzionati dalla legge penale o dalla disciplina sulla responsabilità contabile.
 
DA "Strategie amministrative Gennaio 2005"