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Si di tratta del Codice europeo per gli eletti locali e
regionali adottato dal Congresso dei Poteri locali del
Consiglio d’Europa: un «decalogo» delle regole
comportamento dai contenuti in parte prevedibili, ma a
ben guardare meno scontati di quanto non possa sembrare
a prima vista.
Infatti, nell’ordinamento locale italiano è presente una
forte enfatizzazione del dovere di comportamento
corretto degli Amministratori locali, che va al di là
dell’ovvio rispetto della disciplina penale e civile.
L’articolo 78, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (Tuel),
stabilisce che «il comportamento degli Amministratori,
nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere
improntato all’imparzialità e al principio di buona
amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione
tra le funzioni, competenze e responsabilità degli
amministratori di cui all’art. 77, comma 2, e quelle
proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni».
Già il Tuel prevede, dunque, un richiamo a regole non
strettamente giuridiche, connesse alla valutazione del
comportamento degli Amministratori. Valutazione rimessa,
in primo luogo, ai cittadini elettori ma anche
utilizzabile nei giudizi amministrativi sulla
legittimità dell’azione amministrativa, in quanto il
vizio di eccesso di potere sui provvedimenti degli
organi di governo potrebbe essere influenzato da tale
disposizione.
Il codice europeo muove da tre essenziali esigenze. In
primo luogo, dalla necessità che gli Amministratori
eletti svolgano le loro funzioni concretamente anche in
rappresentanza degli elettori che non hanno votato per
loro.
In secondo luogo, dalla constatazione che le
disposizioni legislative in tutti i settori economici e
imprenditoriali sono accompagnati da codici di
comportamento, particolarmente utili nel settore
politico.
In terzo luogo, si rileva la necessità di sottolineare
il ruolo dei cittadini e dei mass media, al fine del
controllo politico sulle azioni e decisioni prese dagli
organi di governo.
Nell’esercizio
della funzione, il codice impone all’Amministratore
coinvolto da interessi personali diretti o indiretti in
pratiche oggetto degli organi collegiali non solo di
astenersi dalla votazione, ma di dichiarare apertamente
la propria situazione di conflitto di interessi.
L’Amministratore, inoltre, deve astenersi
dall’esercitare qualsiasi carica, professione, mandato o
incarico che comporti la coincidenza tra soggetto
controllore e controllato.
Il codice di comportamento insiste in modo particolare
sulla necessità di rispettare il principio di
separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle
gestionali. Si prevede, pertanto, in capo
all’Amministratore l’impegno a impedire ogni influenza
nelle procedure di reclutamento del personale, per
garantire il rispetto pieno del principio meritocratico.
Inoltre, l’Amministratore elettivo deve astenersi dal
chiedere o esigere dai dipendenti pubblici l’esecuzione
di atti o com-portamenti dai quali possa derivare
un’utilità personale per l’Amministratore stesso o,
comunque, ristretta a persone o gruppi di persone. A ciò
si abbina l’obbligo di rispettare le competenze e
prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o
dipendente pubblico.
L’Amministratore elettivo, inoltre, deve operare con la
massima trasparenza possibile nell’esercizio delle sue
funzioni.
In quanto responsabile, per la durata del mandato
elettorale, della popolazione amministrata nel suo
complesso, è tenuto a rispondere a ogni richiesta
proveniente dai cittadini e a rendere conto
motivatamente delle decisioni assunte.
Allo scopo di rendere meglio conoscibili la azioni
compiute e anche lo stato di attuazione del programma
politico, i componenti degli organi di governo sono
tenuti a rispondere in modo diligente, completo e
sincero a qualsiasi richiesta di informazione relativa
all’esercizio delle loro funzioni.
Non mancano, infine, richiami espliciti al dovere di
astenersi da comportamenti sanzionati dalla legge penale
o dalla disciplina sulla responsabilità contabile.
DA "Strategie amministrative Gennaio 2005"
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